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Price cap sul gas, entra in vigore il tetto Ue ai prezzi

Entra ufficialmente in vigore il price cap europeo sul prezzo del gas, fissato a 180 euro al megawattora. A poco meno di un anno da quando se ne è cominciato a parlare, il tetto al prezzo del metano entra ufficialmente in vigore nell’Unione europea, con una soglia al mercato Ttf di Amsterdam fissata a 180 euro al megawattora. Cosa è il cap price: Il price cap non è altro che un limite al prezzo del gas che viene stabilito dall’UE sulla quantità acquistata dai fornitori da parte delle compagnie energetiche europee. Cosa è il TTF: L’indice TTF (acronimo di Title Transfer Facility) è l’indice di borsa del gas naturale nel mercato dei Paesi Bassi, che permette il commercio di gas all’interno della rete olandese e in tutta Europa. In questa borsa, con base in Olanda, avviene la compravendita di gas naturale tra produttori e fornitori più grandi di tutta Europa. Proprio da qui viene distribuito gas a tutta Europa, dall’Italia fino alla Germania, dalla Norvegia alla Gran Bretagna, oltre che Francia e Germania. Price cap, quando scatta il meccanismo Secondo quanto previsto dall’accordo politico sul price cap, è necessario che il prezzo superi i 180 euro a megawattora per tre giorni, così come era già stato ipotizzato, affinché scatti il meccanismo di correzione. Price cap, a 180 mWh come impatta sull’energia Il gas a 180 euro al megawattora significa elettricità a 390 euro al megawattora. Price cap, i vantaggi È un risultato importante per impedire che il mercato ‘impazzisca’, ma non lo riporta certo a valori compatibili con il pre-crisi.

Valore CMEMm

In base al nuovo metodo di calcolo introdotto a luglio 22 dall’ARERA (delibera 374/2022/R/gas) la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale (CMEMm), applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata su base mensile e pubblicata nei primi giorni del mese successivo a quello di riferimento ed è pari alla media mensile del prezzo giornaliero al PSV (day ahead).  per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc. Nel caso in cui siano fatturati in un mese consumi inframensili (ovvero relativi allo stesso mese in cui viene emessa la fattura, prima che si sia formato il valore definitivo della componente CMEMm relativa al medesimo mese) il venditore potrà fatturare a titolo di acconto i suddetti consumi, utilizzando in acconto il valore della componente CMEMm sopra pubblicata relativa al mese precedente. Componente CMEM,m Euro/GJ Euro/Smc* Euro/MWh gennaio 23 18,992833 0,731604 68,3742 dicembre 22 32,389889 1,247659 116,6036 novembre 22 25,333556 0,975849 91,2008 ottobre 22 21,681788 0,835182 78,0544

Bonus sociali 2023

in questi giorni è stata pubblicata la delibera 13/2023 (link: https://www.arera.it/allegati/docs/23/013-23.pdf ) con la quale vengono normate le soglie per il riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas. Dal 1 gennaio 2023 il valore ISEE massimo di accesso all’agevolazione sale da 12.000 a 15.000 euro. Le classi di agevolazioni previste a partire dal 1 gennaio 2023 sono le seguenti: · DSU aventi nuclei con ISEE ≤ 9.530 · DSU aventi nuclei con 9.530< ISEE ≤ 20.000 con 4 (o più) figli · DSU aventi nuclei con ISEE > 9. 530 percettori di Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza con meno di 4 figli · DSU aventi nuclei con ISEE 9.530 < ISEE ≤ 15.000 con meno di 4 figli La trasmissione dall’INPS al SII dei dati funzionali al riconoscimento dei bonus sociali avverrà a partire dal mese di febbraio 2023. Per quanto riguarda, invece, gli importi, essi sono stati normati dalla delibera 735/2022 (link: https://www.arera.it/allegati/docs/22/735-22.pdf ) che ha previsto l’aggiornamento delle Tabelle 1 e 2 dell’Appendice 2 all’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com. Con la delibera 735/2022 è stata dunque introdotta la compensazione integrativa temporanea per il 1° trimestre 2023, che andrà quindi a sommarsi al bonus ordinario per l’anno 2023. In allegato trovate i valori di riferimento. Esempio bonus gas: zona climatica di Milano à E Famiglia fino a 4 componenti con utenza con categoria d’uso Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento à Bonus ordinario (CCG) Anno 2023 + Compensazione integrativa temporanea (CCI) 1° trim. 2023 à 109,50 + 316,80 = 426,30 euro Importo pro-die mese di gennaio à (109,50/365 + 316,80/ 90) x 31 = (0,3 + 3,52) x 31 = 118,42 euro Per quanto riguarda il processo di accredito bonus al cliente finale nella sostanza non cambia nulla, avviene come sempre tramite flussi SII che vengono acquisiti a sistema, per poi essere riconosciuti in fattura al cliente finale, di conseguenza il cambio gestore per il cliente che ne ha diritto ed ha presentato ISEE non comporta nessuna ulteriore operatività

AGGIORNAMENTO NORMATIVO GAS

Come di consueto, di seguito riporto una breve sintesi dei provvedimenti approvati nelle ultime settimane: In relazione alla difficoltà per i clienti finali di trovare un fornitore, con delibera 493/2022/R/gas l’ARERA consente all’UdB di estendere al mese successivo e fino al 31 marzo 2023 le capacità conferite nel mese precedente; L’Agenzia delle Entrate, in data 29 novembre, ha pubblicato la circolare 36/E che contiene chiarimenti in merito al credito di imposte per le imprese, per l’acquisto di energia e gas naturale; La deliberazione 516/2022/R/gas è intervenuta sul tema relativo al default trasporto, sospendendo fino al 31/3/23 l’applicazione del comma 5.2 della delibera 88/2020, relativo alla maggiorazione del prezzo all’UdD dal terzo mese. Con delibera 555/2022/R/gas l’ARERA approfondisce alcune tematiche in riferimento alle nuove modalità di conferimento delle capacità introdotte dalla 147/2019/R/gas che dovrebbe entrare in applicazione dall’anno termico 23/24, definendo, tra le altre, l’applicazione delle nuove disposizioni per alcune tipologie di utenza (T2, prelievi fuori punta, autotrazione), introducendo modifiche sulla sessioni di bilanciamento e aggiustamento in relazione sterilizzazione dei prelievi anomali (sostituiti dal prelievo convenzionale), indicando il 20 giugno come termine per l’aggiornamento del CA ed inserendo un sistema di incentivi per i distributori locali relativamente al settlement con decorrenza 2024. Con la deliberazione 614/2022/R/gas, l’ARERA ha definito le modalità di regolazione delle partite economiche relative all’esecuzione dei contratti per differenza a due vie (CD2V) introdotti – nell’ambito delle misure urgenti volte a favorire il riempimento degli stoccaggi gas – al fine di fornire uno strumento di copertura del “rischio prezzo” tra i prezzi del gas nel periodo di iniezione e i prezzi durante il periodo di erogazione invernale. Con la medesima deliberazione, l’ARERA ha altresì definito le modalità di offerta – tramite prodotti a pronti – dei quantitativi di gas approvvigionati nell’ambito del servizio di stoccaggio di ultima istanza, prevedendo che la vendita dei suddetti prodotti avvenga attraverso uno stretto coordinamento tra il responsabile del bilanciamento ed il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE). Nello specifico, tali quantitativi di gas di stoccaggio di ultima istanza, saranno negoziati dal responsabile del bilanciamento, anche per conto del GSE, nell’ambito del comparto AGS del Mercato del Giorno Prima (MGP-GAS) e del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) organizzati e gestiti dal GME. La deliberazione 639/2022/R/gas si inserisce nel filone delle disposizioni sul servizio di default e, oltre a definire gli acconti da versare ai soggetti che erogano i servizi, rivede gli importi che i distributori sono tenuti a versare alla CSEA in caso non sia portata a termine la disalimentazione fisica del punto. con delibera 669/2022/R/com l’ARERA, dando seguito ai Decreti Aiuti-ter e Aiuti-quater,  ha definito i contenuti minimi della comunicazione che i venditori devono inviare ai clienti che abbiano fatto richiesta del calcolo del credito d’imposta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. La delibera specifica i contenuti della comunicazione, che deve pervenire al cliente entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta, e le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto dei termini. La delibera 688/2022/R/gas dà corso alle modifiche proposte da Snam in tema di settlement e garanzie per il bilanciamento, al fine di tenere in considerazione le regolamentazioni europee e nazionali per il contenimento dei consumi. Data la situazione emergenziale, l’ARERA con delibera 690/2022/R/gas ha stabilito una deroga alle forniture in regime di default trasporto per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto, che consente, in caso di regolarità nei pagamenti, di proseguire con la fornitura fino al 31 marzo 2023. Con la medesima delibera ha poi sospeso le procedure di interruzione della fornitura fino al 31 dicembre 2022 (poi spostata al 15 gennaio 2023 con delibera 745/2022 e al 31 gennaio con delibera 4/2023). La deliberazione 735/2022/R/com aggiorna le componenti tariffarie dal 1 gennaio 2023, mantenendo azzerate le componenti GS, RE, UG1 e UG3, aggiornando le componenti aggiuntive al trasporto e la QTi e azzerando i valori della componente UG2k. La delibera aggiorna anche i valori del bonus sociale per il 2023, definendo gli importi dei bonus integrativi relativi al primo trimestre 2023. Con delibera 735/2022/R/gas sono state definite le tariffe di distribuzione e misura obbligatorie per l’anno 2023. La delibera 737/2022/R/gas aggiorna la RTDG per la seconda parte del quinto periodo regolatorio (2020-2025), rivedendo i corrispettivi per le letture di switch, le remunerazioni delle operazioni di verifica della strumentazione e rivedendo le tempistiche di esazione e versamento delle componenti addizionali al trasporto. In riferimento a quest’ultimo aspetto, il Codice di Rete di Distribuzione è modificato inserendo al capitolo 12.4.4 la specifica che, qualora l’importo fatturato sia negativo, il DL deve procedere al pagamento dell’importo all’UdD entro 30 gg dffm. Con delibera 2/2023/R/com l’ARERA ha disposto la proroga fino a fine 2023 delle agevolazioni tariffarie, già previste dalle deliberazioni 252/2017/R/com e 429/2020/R/com, a favore delle utenze site nelle zone rosse localizzate nel Centro Italia e in particolare, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 189/16 nonché delle utenze e forniture inagibili, localizzate nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, che abbiano adempiuto all’obbligo di trasmissione della dichiarazione di inagibilità entro il 30 aprile 2021 all’Agenzia delle Entrate e all’Inps. I gestori del SII ed i venditori devono pubblicare sul sito le misure di questo provvedimento. La delibera 4/2023/R/gas, oltre ad aver esteso il divieto di sospensione delle forniture in default trasporto già citate sopra, approva le modifiche alla procedura di gestione delle garanzie per il sistema di bilanciamento per il periodo dicembre 22-marzo 23, che introducono un termine che tenga conto della riduzione dei prelievi presso i city gate. Il DL 198 del 29/12/2022 ha modificato l’art. 3 del DL n 115 del 9/8/22, spostando il divieto di applicare modifiche unilaterali nei contratti di fornitura dal 30 aprile al 30 giugno 2023, ma specificando che tale divieto non si applica alle clausole contrattuali che consentono ai fornitori di aggiornare le condizioni economiche alla scadenza delle stesse. La Legge di bilancio 2023, tra le altre disposizioni, rinnova il credito d’imposta per […]

PUN DI DICEMBRE 2022

Legge di Bilancio – novità credito d’imposta energia elettrica e gas

ENERGIA ELETTRICA Credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW NON ENERGIVORE  – Primo trimestre 2023 Il credito è pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Le imprese non energivore che nel primo trimestre 2023 si riforniscono dallo stesso venditore di energia elettrica del quarto trimestre 2022 e del quarto trimestre 2019 possono richiedere allo stesso venditore il calcolo del credito d’imposta per il primo trimestre 2023. In tal caso il venditore è tenuto ad inviare al cliente un’apposita comunicazione con il calcolo entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito. Credito d’imposta a favore delle imprese ENERGIVORE – Primo trimestre 2023 Alle imprese energivore è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 45% delle  spese sostenute per la componente energetica acquistata ed  effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023 se i  costi per kWh della componente  energia  elettrica,  calcolati  sulla  base della media del quarto trimestre 2022 ed  al  netto  delle  imposte  e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% cento  rispetto al costo medio per kWh relativo al  quarto trimestre 2019. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta  dalle  imprese e dalle stesse autoconsumata  nel primo trimestre 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia  elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento  alla variazione  del  prezzo  unitario  dei  combustibili  acquistati   ed utilizzati dall’impresa per  la  produzione  della  medesima  energia elettrica e il credito di imposta  è  determinato  con  riguardo  al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica. GAS NATURALE Credito d’imposta per le imprese NON GASIVORE – Primo trimestre 2023 Il credito è pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero  (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Le imprese non gasivore che nel primo trimestre 2023 si riforniscono dallo stesso venditore di gas naturale del quarto trimestre 2022 e del quarto trimestre 2019 possono richiedere allo stesso venditore il calcolo del credito d’imposta per il primo trimestre 2023. In tal caso il venditore è tenuto ad inviare al cliente un’apposita comunicazione con il calcolo entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito. Credito d’imposta, a favore delle imprese GASIVORE – Primo trimestre 2023 Alle imprese GASIVORE è  riconosciuto  un   contributo straordinario, sotto forma di credito di  imposta,  pari  al  45% della  spesa  sostenuta  per  l’acquisto  del  gas, consumato nel  primo  trimestre  solare  dell’anno  2023,  per  usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta se il prezzo medio di   riferimento    del    Mercato Infragiornaliero  (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), riferito al quarto trimestre 2022,   abbia subito un  incremento  superiore  al  30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre dell’anno 2019. Ricordiamo che: I crediti d’imposta relativi al primo trimestre 2023 sono utilizzabili in compensazione in F24 entro la data del 31 dicembre 2023; I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di ulteriori cessioni, fatta salva la possibilità di sole due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Segnaliamo infine che nella conversione del DL Aiuti quater è prevista la proroga del periodo di utilizzo dei crediti d’imposta relativi al terzo e quarto trimestre 2022, che potranno essere utilizzati in compensazione mediante F24 fino al 30 settembre 2023, in luogo del precedente termine fissato al 30 giugno 2023.

In 12 mesi la luce è aumentata del 300 %

Mese dopo mese abbiamo subito aumenti per il 300 % e la situazione non sembra voglia fermarsi, è importante prendere coscienza di questa situazione per non farsi ingannare dai soliti falsi consulenti che promettono sconti esagerati, facendo credere al cliente che potrà continuare a pagare quello che pagava prima. In questa situazione è ancora possibile trovare il fornitore migliore ma bisogna rendersi conto che comunque spenderemo di più rispetto a sei mesi fa e ancora di più rispetto a 12 mesi fa. Di seguito una tabella dei prezzi di borsa che ci aiuta a renderci conto degli aumenti subiti da febbraio 2019 ( dove ho evidenziato nel breve periodo gli aumenti da ottobre 2020 )

Le letture stimate e la difesa del territorio Italiano

Le letture stimate e la difesa del territorio Italiano, In questa puntata ho fatto due interventi appassionati per quanto riguarda L’ingiustizia delle letture stimate e di come il governo ignora il problema e poi ho parlato della difesa del territorio Italiano perchè non dobbiamo avere paura di amare il nostro paese ( vedi il link sotto riportato ). https://www.facebook.com/groups/1526036107580843/permalink/1584458708405249/?xts%5B0%5D=68.ARC7t21D10A5pCNuZJ-ULTvV6Kf08-z8KyyYXirozp-UnrCCrqZcCDShrZjWn8udg8bo0vIkuPVD1b3booWXLTWY2he0RGkL9zYtOzN8j073JbFP9ApuLVxidpof5_jhXQhHbSRvRr8tbuYYtNHk-I21-KQXBrPiNc4skql-q1h5I-yinjZduPT9WBYPB6B8Mq8tx_z2j1UsMFxEHmzXNrggrWKGLIS9-hXqtDctXXW99g_LXSpXPCoQWm2BBE7_yrxJiGl405ZMgubSCdXar5M_40_6_M8Cwq72b5DN_J-VXNGzqQqhF1ZGVXUGqoTDlKg&tn=K-R

Lo sapevi che il cig per i settori speciali ( luce e gas ) Non è Obbligatorio !

Caro Cliente e Fornitore di luce e gas, Con il proposito di darti una notizia che possa in qualche modo semplificarti il lavoro o renderlo meno Burocratico e leggermente più agevole copio di seguito il riferimento di legge per quanto in oggetto. E cioè che per le forniture speciali ( luce e gas ) il cig non è obbligatorio. ai sensi della legge 13 agosto 2010 non è necessario procedere alla richiesta del CIG in quanto trattasi di fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiesta, come da Fac dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, aggiornate alla data del 23.10.2018 – Quesito A8.  

AGGIORNAMENTO NORMATIVO Energia: cala ancora il gas -6,7%, elettricità +3,3% per equilibrio sistema

Risparmi per la famiglia-tipo di 212 euro/anno complessivi. Milano, 25 giugno 2020 Dopo i forti ribassi del secondo trimestre (-18,3% l’elettricità e -13,5% il gas), nel terzo trimestre del 2020 per la famiglia tipo[1] in tutela ancora un calo per la bolletta del gas, -6,7%, e un rialzo per la bolletta dell’elettricità, +3,3%, legato ai costi per il funzionamento del sistema. Per quanto riguarda gli effetti sui consumatori (al lordo tasse), rispetto allo scorso anno la famiglia tipo beneficia di un risparmio complessivo di 212 euro/anno. Nel dettaglio, per l’elettricità la spesa per la famiglia-tipo nell’anno scorrevole[2] (compreso tra il 1° ottobre 2019 e il 30 settembre 2020) sarà di circa 496 euro, con una variazione del -12,2% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1° ottobre 2018 – 30 settembre 2019), corrispondente a un risparmio di circa 69 euro/anno. Nello stesso periodo, la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di circa 1.006 euro, con una variazione del -12,4% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, corrispondente ad un risparmio di circa 143 euro/anno. Il rialzo della bolletta elettrica, in un contesto di mercati all’ingrosso che registrano i primi segnali di ripresa dopo il crollo dei prezzi registrato nel secondo trimestre, è sostanzialmente legato ad un aumento dei costi per il funzionamento ed equilibrio del sistema (costi di dispacciamento). In generale, questi costi tendono ad aumentare nei periodi caratterizzati da bassi consumi in cui è necessaria una maggiore “movimentazione” degli impianti nel mercato per il servizio di dispacciamento. Le misure di contenimento dell’epidemia, riducendo la domanda elettrica, hanno contribuito ad aumentare il fabbisogno di risorse per il dispacciamento. L’Autorità sta comunque completando alcune analisi, nell’ambito delle attività di monitoraggio dei mercati che le competono, al fine di meglio valutare l’aumento di questi costi, anche tenendo conto dell’assetto strutturale del sistema elettrico nazionale. Nel dettaglio delle singole componenti in bolletta, nell’energia elettrica l’aumento è legato al rialzo della componente materia energia, a sua volta determinato da un aumento del +3,6% della voce di dispacciamento (PD), controbilanciato da un -0,3% della voce energia (PE).  Invariati gli oneri generali e le tariffe regolate di rete (trasmissione, distribuzione e misura) nonostante la riduzione del gettito dovuta al calo della domanda e l’incremento del peso degli incentivi per le fonti rinnovabili. Per il gas naturale l’andamento è determinato da un forte calo della spesa per la materia prima (-7% sulla spesa della famiglia tipo), legata alle quotazioni attese nei mercati all’ingrosso nel prossimo trimestre, in parte controbilanciato da un lieve aumento delle tariffe regolate di trasporto e distribuzione (+0,3%), determinato da una revisione prudenziale della componente di perequazione della distribuzione. Stabili gli oneri generali. Si arriva così al -6,7% per l’utente tipo in tutela. “L’utilizzo della flessibilità finanziaria ancora presente nel sistema e l’intervento straordinario previsto dal DL Rilancio – afferma il presidente di ARERA, Stefano Besseghini – ci hanno consentito di lasciare invariati gli oneri generali. Non è detto che nei prossimi trimestri, con l’auspicabile ritorno dei consumi ai livelli pre crisi e la conseguente ripresa dei mercati all’ingrosso, si confermino tali condizioni, ma in questa fase di rilancio dell’economia, dopo il periodo di lockdown,, era necessaria ogni misura in grado di consentire alle imprese e alle famiglie di riprendere il ritmo”. FONTE www.arera .it Delibera 241/2020/R/gas Delibera 240/2020/R/eel

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