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Sede Legale

Legge di Bilancio – novità credito d’imposta energia elettrica e gas

  • ENERGIA ELETTRICA

Credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW NON ENERGIVORE  – Primo trimestre 2023

Il credito è pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Le imprese non energivore che nel primo trimestre 2023 si riforniscono dallo stesso venditore di energia elettrica del quarto trimestre 2022 e del quarto trimestre 2019 possono richiedere allo stesso venditore il calcolo del credito d’imposta per il primo trimestre 2023. In tal caso il venditore è tenuto ad inviare al cliente un’apposita comunicazione con il calcolo entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito.

Credito d’imposta a favore delle imprese ENERGIVORE – Primo trimestre 2023

Alle imprese energivore è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 45% delle  spese sostenute per la componente energetica acquistata ed  effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023 se i  costi per kWh della componente  energia  elettrica,  calcolati  sulla  base della media del quarto trimestre 2022 ed  al  netto  delle  imposte  e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% cento  rispetto al costo medio per kWh relativo al  quarto trimestre 2019.

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta  dalle  imprese e dalle stesse autoconsumata  nel primo trimestre 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia  elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento  alla variazione  del  prezzo  unitario  dei  combustibili  acquistati   ed utilizzati dall’impresa per  la  produzione  della  medesima  energia elettrica e il credito di imposta  è  determinato  con  riguardo  al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica.

  • GAS NATURALE

Credito d’imposta per le imprese NON GASIVORE – Primo trimestre 2023

Il credito è pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero  (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Le imprese non gasivore che nel primo trimestre 2023 si riforniscono dallo stesso venditore di gas naturale del quarto trimestre 2022 e del quarto trimestre 2019 possono richiedere allo stesso venditore il calcolo del credito d’imposta per il primo trimestre 2023. In tal caso il venditore è tenuto ad inviare al cliente un’apposita comunicazione con il calcolo entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito.

Credito d’imposta, a favore delle imprese GASIVORE – Primo trimestre 2023

Alle imprese GASIVORE è  riconosciuto  un   contributo straordinario, sotto forma di credito di  imposta,  pari  al  45% della  spesa  sostenuta  per  l’acquisto  del  gas, consumato nel  primo  trimestre  solare  dell’anno  2023,  per  usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta se il prezzo medio di   riferimento    del    Mercato Infragiornaliero  (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), riferito al quarto trimestre 2022,   abbia subito un  incremento  superiore  al  30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre dell’anno 2019.

Ricordiamo che:

  • I crediti d’imposta relativi al primo trimestre 2023 sono utilizzabili in compensazione in F24 entro la data del 31 dicembre 2023;
  • I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di ulteriori cessioni, fatta salva la possibilità di sole due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Segnaliamo infine che nella conversione del DL Aiuti quater è prevista la proroga del periodo di utilizzo dei crediti d’imposta relativi al terzo e quarto trimestre 2022, che potranno essere utilizzati in compensazione mediante F24 fino al 30 settembre 2023, in luogo del precedente termine fissato al 30 giugno 2023.

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